Si informano i Sig.ri creditori che il Comune di  Pachino ha dichiarato il dissesto finanziario di cui agli artt. 244 e seguenti del D. Lgs n. 267/2000,  con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 8 del 22/08/2019.

Per effetto della dichiarazione di dissesto, i debiti di bilancio e fuori bilancio verificatisi entro il 31 dicembre 2018 saranno gestiti dall’Organo Straordinario di Liquidazione, il quale, entro 10 giorni dalla data dell’insediamento, darà avviso ai creditori, mediante affissione all’albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell’avvio della procedura di rilevazione delle passività dell’ente locale. Con l’avviso, l’organo straordinario di liquidazione inviterà chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni prorogabile per una sola volta di ulteriori trenta giorni con provvedimento motivato del predetto organo, la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell’ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l’inserimento nel piano di rilevazione (art. 252, comma 4 e 254, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000).

Con riferimento all’individuazione della competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione, si precisa che l’art. 5, comma 2, del D.L. n. 80 del 29/03/2004, convertito con modificazioni dalla legge 28/05/2004 n. 140 ha disposto che:  “Ai fini dell’applicazione degli artt. 252, comma 4 e 254, comma 3 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatesi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data, ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11, del medesimo testo unico”.    

Anche la giurisprudenza del Consiglio di Giustizia amministrativa, (sentenza 714/2018)  ha confermato l’obbligo di includere nella procedura di dissesto i debiti derivanti da atti e fatti di gestione con riferimento al loro insorgere e non al loro accertamento definitivo ed irrevocabile.

Si coglie l’occasione per rammentare, inoltre, che per effetto della dichiarazione di dissesto trova applicazione l’art. 248 del D.Lgs n. 267/2000, il quale dispone che “dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l’ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell’ente e le finalità di legge”.

Per quanto sopra rappresentato, tutti i soggetti che ritengono di vantare diritti nei confronti del Comune di Pachino alla data del 31/12/2018, dovranno presentare istanza di insinuazione alla massa passiva, entro il termine che sarà reso nota con apposito avviso dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione.

I crediti rientranti nella massa passiva di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione, pertanto, non possono essere gestiti e pagati  dall’amministrazione che, in atto, gestisce l’Ente.

                                                            La Commissione Straordinaria di Liquidazione
(Petrolo  – Sardo – Scandurra)