CIL

  • le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile. Per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera a) dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, è fatto salvo l’obbligo delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 42/2004. Ai fini dell’applicazione della presente lettera non è considerato aumento delle superfici utili l’eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parte di esse;
  • le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
  • le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, bacini, pozzi di luce nonché locali tombati;
  • gli impianti ad energia rinnovabile di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , da realizzare al di fuori della zona territoriale omogenea A di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, ivi compresi gli immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004. Negli immobili e nelle aree ricadenti all’interno di parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri, i suddetti impianti possono essere realizzati solo a seguito di redazione della valutazione di incidenza e delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni; g) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
  • gli impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti
  • l’impianto di prefabbricati ad una sola elevazione adibiti o destinati ad uso non abitativo, di modeste dimensioni, assemblati in precedenza, rimovibili, di uso precario e temporaneo non superiore a sei mesi;
  • la costruzione di recinzioni, con esclusione di quelle dei fondi rustici di cui al comma 1, lettera g);
  • la realizzazione di strade interpoderali;
  • la nuova realizzazione di opere murarie di recinzione con altezza massima di 1,70 metri;
  • la realizzazione di nuovi impianti tecnologici e relativi locali tecnici;
  • le cisterne e le opere interrate;
  • le opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco e di nuova costruzione con altezza massima di 1,70 metri;
  • le opere di manutenzione ordinaria degli impianti industriali di cui alla circolare Ministero dei Lavori pubblici n. 1918/1977.