Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020, ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

Vista l’ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione n. 18 del 30 aprile 2020 che all’art. 7 concede la facoltà ai Sindaci di disporre l’apertura dei cimiteri, a condizione che possano essere assicurate adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale;

Considerato che si intende riaprire, nel rispetto delle misure anticontagio ( uso obbligatorio di mascherine, guanti e con divieto di assembramento per i visitatori), il Cimitero Comunale, per permettere ai cittadini la visita ai propri defunti;

Considerato che tale acceso è consentito negli orari di apertura al pubblico e precisamente: da lunedì a venerdì dalle ore 07.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30 nei giorni di martedì e venerdì. per un massimo di 20 persone per turno e max due per nucleo familiare conviventi;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

ORDINA

Per i motivi citati in premessa, che costituiscono l’articolato motivazionale del presente provvedimento:

  • L’accesso del pubblico al cimitero comunale per il culto dei defunti (visite e preghiere ai defunti) dal 4 maggio al 17 maggio 2020 è consentito a condizione che sia vietata ogni forma di assembramento e nel rispetto delle misure anticontagio (distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, uso obbligatorio di mascherine e guanti;
  • L’accesso è consentito negli orari di apertura al pubblico e precisamente: da lunedì a venerdì dalle ore 07.30 alle ore 13.30 e nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.30. per un massimo di 20 persone per turno e max due per nucleo familiare conviventi ed eventuale accompagnatore di una persona disabile;
  • Il personale comunale in servizio di custodia presso il cimitero, nella misura massima di 2 unità, è incaricato di controllare l’accesso al fine di evitare eventuali assembramenti, di avvisare l’utenza di usare guanti e mascherine, apponendo un cartello in prossimità del cancello d’ingresso, nonchè, di provvedere alla momentanea chiusura del cimitero nel caso in cui all’interno del cimitero stesso vi sia afflusso tale da non garantire il divieto di assembramento;
  • L’Ufficio Tecnico Comunale e i dipendenti dell’ufficio cimiteriale sono incaricati, ciascuna per la parte di propria competenza, all’osservanza della presente ordinanza.
  • La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.
  • Il presente provvedimento venga trasmesso al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, ai dipendenti del cimitero comunale, al Commissariato di P.S., alla Stazione dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza di Marzamemi, nonché reso noto mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito web istituzionale dell’ente.
  • Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia – Catania o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla sua notifica, comunicazione o piena conoscenza;
  • Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Lo Fermo – Mallemi – Musolino)

Originale dell’Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 12 del 4 maggio 2020