DIA

L’art. 10, comma 4 della L.R. 16/2016 prescrive espressamente gli interventi realizzabili mediante DIA. Si parla quindi di Dichiarazione Inizio Attività, che con il D.Lgs 222/2016 è stata sostituita dalla SCIA; ma l’art. 22 del DPR 380/2001 è stato recepito con modifiche dalla L.R. 16/2016 e non dinamicamente, quindi per la sua modifica è necessario un intervento legislativo regionale. Per cui ora alcuni interventi possono essere realizzati sia mediante DIA che SCIA, anche perché l’art. 23 del DPR 380/2001 è stato recepito dinamicamente dalla L.R. 16/2016, esso riguarda gli interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire. Per cui mediante DIA possono realizzarsi:

  • gli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), in zone non comprese all’interno delle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero non relativi ad immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004 ovvero non ricadenti all’interno di parchi e riserve naturali, o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa una fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri;
  • gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), con esclusione delle zone e degli immobili di cui alla lettera a), e nei soli casi in cui siano verificate le seguenti tre condizioni:

1) il solaio sia preesistente;

2) il committente provveda alla denuncia dei lavori ai sensi dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall’articolo 1, ed all’eventuale conseguente autorizzazione ai sensi dell’articolo 16;

3) la classificazione energetica dell’immobile dimostri una riduzione delle dispersioni termiche superiori al 10 per cento rispetto alle condizioni di origine;

  • gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
  • d) le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d);
  • e) le opere per la realizzazione della parte dell’intervento non ultimato nel termine stabilito nel permesso di costruire, ove i lavori eseguiti consentono la definizione planivolumetrica del manufatto edilizio e le opere di completamento sono conformi al progetto attuato.