- Potranno essere spesi esclusivamente presso l’esercizio commerciale prescelto al momento della richiesta o individuato d’ufficio sulla base della distanza dalla residenza laddove non indicato
- Sono nominativi e quindi non possono essere ceduti ad altri
- Sono numerati e comunicati all’esercente di riferimento unitamente al corrispondente nominativo del beneficiario
- Non sono frazionabili
- Non possono essere spesi cumulativamente più di due
- Devono essere spesi entro il 31 maggio 2020
- Devono essere utilizzati per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, con esclusione quindi di alcolici
- L’esercente, ai fini della identificazione del beneficiario, ha facoltà di chiedere il documento di riconoscimento personale
- Prima di essere consegnati all’esercente dovranno essere firmati e datati
- Sull’importo da pagare con il buono spesa per l’acquisto fatto non può essere operata dall’esercente alcuna riduzione per spese di commissioni o di qualsiasi natura
- A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono/i, la differenza resta a carico dell’acquirente.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Lo Fermo – Mallemi – Musolino )