• Potranno essere spesi esclusivamente presso l’esercizio commerciale prescelto al momento della richiesta o individuato d’ufficio sulla base della distanza dalla residenza laddove non indicato
  • Sono nominativi e quindi non possono essere ceduti ad altri
  • Sono numerati e comunicati all’esercente di riferimento unitamente al corrispondente nominativo del beneficiario
  • Non sono frazionabili
  • Non possono essere spesi cumulativamente più di due
  • Devono essere spesi entro il 31 maggio 2020
  • Devono essere utilizzati per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, con esclusione quindi di alcolici
  • L’esercente, ai fini della identificazione del beneficiario, ha facoltà di chiedere il documento di riconoscimento personale  
  • Prima di essere consegnati all’esercente dovranno essere firmati e datati
  • Sull’importo da pagare con il buono spesa per l’acquisto fatto non può essere operata dall’esercente alcuna riduzione per spese di commissioni o di qualsiasi natura
  • A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono/i, la differenza resta a carico dell’acquirente.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Lo Fermo –  Mallemi – Musolino )