Pulizia e manutenzione di fossi e canali in aree agricole e urbane, per la tutela della sicurezza pubblica e per prevenire fenomeni di allagamento sul territorio comunale.
PREMESSO:
- che, a causa dei cambiamenti climatici riscontrati negli ultimi anni che hanno interessato direttamente il territorio del Comune di Pachino, si sono verificate situazioni di rischio derivanti da fenomeni meteorologici avversi, che hanno causato allagamenti e/o innesco di fenomeni erosivi, con grave pregiudizio per la viabilità e la sicurezza di persone e cose;
- altresì, che la vulnerabilità del territorio e spesso aggravata dalla inadeguata gestione e dalla scarsa o assente manutenzione dei canali di scolo, dei fondi agricoli, di quelli limitrofi alle strade o delle aree di pertinenza di fabbricati le cui acque superficiali, molte volte non adeguatamente regimate e correttamente convogliate, in occasione di precipitazioni piovose defluiscono liberamente trasportando vegetazione e detriti, ostruendo le vie di normale deflusso delle acque, provocando allagamenti e fenomeni di instabilità con smottamenti di terreno, determinando pertanto conseguenti disagi e situazioni potenzialmente pericolose;
- che in tempi recenti si sono verificati allagamenti a seguito delle intense piogge a carattere di nubifragio che hanno interessato gran parte del territorio provinciale, determinati come concausa dalla ostruzione e mancata pulizia dei fossi di scolo, avendosi anche effetto il danneggiamento di proprietà private e di opere pubbliche;
CONSIDERATO:
- che, al fine di prevenire il rischio idrogeologico nel territorio comunale, occorre garantire un corretto deflusso e smaltimento delle acque tramite la realizzazione ed il mantenimento di idonea rete di regimazione e che, allo stesso scopo, debbano venire adottati tutti gli accorgimenti atti alla limitazione dell’erosione del suolo in particolare per quanta riguarda la coltivazione dei fondi agricoli;
- che, altresì, tutti gli scarichi delle acque meteoriche in superficie debbano essere correttamente convogliati tramite idonei sistemi verso tombinamenti, fossi stradali o nella rete idrografica naturale, comunque sempre allontanate in maniera controllata;
- che è necessario mantenere funzionante e/o ripristinare l’originaria funzionalità di fossi, canali, fossette del reticolo superficiale, fossi interpoderali per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche e al fine di prevenire possibili esondazioni e situazioni determinanti pericolo per la pubblica incolumità.
- che risulta necessario rimuovere tutte le cause sopravvenute e contrarie al regolare decorso della corrente idrica con la risagomatura dell’alveo, delle sponde e di ogni altra opera posta ad ostacolo del deflusso delle acque ed in particolare sedimenti naturali depositati, alberature e vegetazioni, disincastramento e ripulitura degli attraversamenti stradali, ostruzioni e/o occlusioni ancorché rappresentate da opere fisse o amovibili e manufatti;
- che e necessario attuare una efficace azione di prevenzione tramite l’adozione di provvedimento a tutela della pubblica incolumità, imponendo il divieto a comportamenti ed iniziative che possono costituire o favorire un pericolo di frana o allagamento e, nel contempo, l’obbligo di porre in atto di tutte le opere, lavori, sistemazioni e accorgimenti tesi ad evitare l’insorgere di frane, smottamenti, erosione incontrollata ed allagamenti e pertanto scongiurare eventuali possibili pericoli;
- che è pertanto necessario obbligare i proprietari ad assicurare la costante manutenzione dei terreni al fine di risolvere le anzidette problematiche;
RICHIAMATI i seguenti principali riferimenti normativi e disposizioni:
- L’art 12 del D.lgs. vo n.1 del 02/01/2018 riguardante le competenze del comune e le attribuzioni del Sindaco che viene confermato come autorità comunale di protezione civile;
- il Codice Civile (artt. 861-891-892-893-909-910-911-913-915-916-917-1090-1091) relativi a distanze, allo scolo delle acque alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altri alvei e alle spese per la riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione dei canali;
- il D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e s.m.i. (in particolare artt. 5-15-16-17-29-30-31-32-33-70) che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di canali ed opere laterali alle strade;
- il vigente Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) per il Rischio Idrogeologico della Regione Siciliana – Assessorato Territorio e Ambiente;
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (parte terza e parte quarta);
- il R.D. 8 maggio 1904, n. 368 “Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi (artt. 134,140);
- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
VISTO l’art, 107 del TUEL approvato con D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
Ai soggetti privati e pubblici proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di immobili e terreni compresi nel territorio comunale, di attivarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della presente ordinanza, compatibilmente con le attività agricole e le esigenze legate alle colture in corso, al fine di porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi inerenti una corretta tenuta dei propri beni a prevenzione del rischio idrogeologico sul territorio e al fine di evitare il verificarsi di disagi, danni e situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità, come segue:
1)riguardo ai fondi agricoli, ai fini del buon assetto idrogeologico ed in relazione alle condizioni locali, di adottare ogni accorgimento atto alla limitazione dell’erosione del suolo e alla regimazione delle acque, per cui risulta necessario:
a)in base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, deve essere attuata un’appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare e comunque contribuire all’insorgere di fenomeni di dissesto prevedendo la realizzazione e/o il mantenimento in efficienza delle opere come fosse livellari e/o solchi d’acqua;
b)tenere sempre ben puliti i fossi che circondano o dividono i terreni ed eventuali griglie esistenti;
c)rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai canali di scolo, che per impeto di vento o qualsivoglia causa possono ostruire il fosso;
d)nel caso di fossi, scoli o corsi d’acqua provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea al fine di mantenerne l’efficienza idraulica e tenere controllato lo sviluppo della vegetazione infestante;
e)mantenere ovunque possibile una idonea protezione anti erosiva del suolo, tramite la preservazione della copertura erbosa nei terreni a colture arboree o arbustive e attraverso strisce vegetate, siepi e filari nei terreni a colture seminative a distanza opportuna a seconda dell’acclività del fondo;
f)predisporre sistemi di scoline e fossi ad opportuna distanza gli uni dagli altri a seconda della pendenza del terreno in modo da contenere la lunghezza del pendio in cui può svilupparsi il ruscellamento, consentire il convogliamento e lo smaltimento nei fondi stessi delle prime acque meteoriche, curando di mantenere una distanza sufficiente ai cigli di scarpata in modo da evitare l’apporto di detriti e sedimenti alle proprietà contermini avendo cura che le acque raccolte vengano rilasciate in maniera controllata e non a dispersione in prossimità di scarpate o cigli potenzialmente destabilizzabili dalle acque da essi portate;
g)effettuare la corretta manutenzione di ogni fosso o canale, ponendo maggior attenzione all’asportazione di tutto il materiale depositato da eventuali acque di piena, alla rimozione di ogni ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque in particolare nei passi carrai tombinati, al mantenimento di adeguate pendenze del letto e dell’acclività delle sponde e, più in generale, alla pulizia delle scarpate, argini e alvei da erbe infestanti, ovi e rifiuti nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio, della fauna e dell’ambiente;
2)riguardo gli immobili e i terreni adiacenti o limitrofi a strade ad uso pubblico risulta necessario:
a)provvedere a mantenere le scarpate dei fondi a monte e a valle delle strade in condizioni tali da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, smottamenti di terreno, ingombro delle pertinenze e della sede stradale;
b)realizzare e mantenere efficienti fossi di guardia per il contenimento delle acque meteoriche provenienti dai propri fondi al. fine di evitare sversamenti di acqua e fango sulle strade pubbliche prevedendo, ove necessario, idonei punti di raccolta in cui far confluire le acque;
c)effettuare operazioni di manutenzione in modo tale da evitare che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, il piano stradale venga invaso da vegetazione, parti di manufatti, nonché terra e detriti che possano costituire occasione di pericolo per il transito;
d)provvedere alla regimazione delle acque meteoriche provenienti da piazzali, pertinenze e strade private che hanno accesso dalla pubblica via, onde evitare il
deflusso delle acque e materiali sul piano viabile pubblico;
3)è vietato:
a)smaltire tutti i rifiuti derivanti da lavori di pulizia di corsi d’acqua con modalità diverse da quelle previste dal D.lgs. 152/2006;
b)depositare sul suolo pubblico ogni materiale dalla pulizia e manutenzione di fossi e canali;
c)procedere alla pulizia di fossi attraverso incendio della vegetazione e uso di diserbanti e disseccanti;
d)rimuovere le ceppaie delle alberature a sostegno di scarpate stradali o di sponde di corsi d’acqua e scaricare residui di potature ed altre lavorazioni agricole nell’alveo dei corsi d’acqua;
e)realizzare movimenti terra, scavi, stradelle, fossati, muri, pavimentazioni e altri lavori non regolarmente autorizzati e controllati, che possano pregiudicare il naturale deflusso delle acque nel fondo e/o provocare dissesti o fenomeni di instabilità dei terreni;
f)realizzare sbarramenti o altri interventi non regolarmente autorizzati che possano pregiudicare il naturale deflusso delle acque nei fossi interpoderali e nei corsi d’acqua demaniali;
g)installare nuovi manufatti che possono arrecare pregiudizio alla corretta regimazione delle acque;
h)accumulare nei fondi materiale di sfalcio o potature, che va smaltito nel rispetto della normativa vigente;
i)per le aree incolte, le corti di fabbricati ed aree dismesse dalla coltivazione, modificare le quote del terreno con riporti o scavi che non siano funzionali alla sistemazione idraulica dell’area;
j)riportare e stendere materiali di risulta da cantieri edili o scavi ed impermeabilizzare la superficie se non in funzione della realizzazione di opere strettamente necessarie all’accessibilità dell’area.
AVVERTE
1)che l’inadempienza ai suddetti ordini sarà sanzionata a norma dell’art. 7-bis, comma 1 bis del D. Lgs.267/2000 e s.m.i., nella misura compresa tra € 25,00 e € 500,00 e che tale sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente dei siti in cui le inadempienze avranno luogo, fermo restando che l’applicazione di qualsiasi sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l’obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte; 2)che oltre la sanzione pecuniaria di cui sopra:
a)nel caso di accertata violazione presso aree prospicienti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria di cui al D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e s.m.i. e relative Regolamento d’esecuzione e non esaurirà comunque l’obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte;
b)in caso di accertata violazione delle norme in materia ambientale, sarà elevata una sanzione pecuniaria calcolata ai sensi del capo I, titolo VI, del D.lgs. n. 152/2006;
c)in caso di accertata violazione delle norme previste dal R.D. 08/05/1904, n. 368 e dal R.D.25/07/1904, n. 523, sarà applicate il regime sanzionatorio previsto dalle medesime norme;
DISPONE
1)che la presente ordinanza sarà vigente dalla data di pubblicazione sull’Albo Pretorio e
che rimarrà valida sino a revoca del medesimo atto, anche in annualità successive alla presente;
2)che a carico di chiunque ometta di provvedere alla completa esecuzione di quanto prescritto dalla presente ordinanza, determinando la mancata eliminazione di pericolo, ovvero determinando nuove condizioni di pericolo, facendo salva l’applicazione delle sanzioni di cui sopra, sarà oggetto di specifico accertamento con diffida a provvedere entro il termine di 30 (trenta) giorni dall’accertata violazione, fatta salva la produzione di idonea documentazione che attesti la reale e motivata impossibilita ad eseguire le opere nella tempistica indicata. In caso di ulteriore inottemperanza, ovvero di mancata esibizione della documentazione giustificativa richiamata, sarà emessa specifica ordinanza contingibile e urgente a carico del responsabile del
l
’omissione e, ove perduri l’inottemperanza oltre il termine nuovamente disposto, interverrà denuncia all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art.650 del Codice Penale, con riserva di esecuzione d’ufficio degli interventi necessari;
3)che la Polizia Municipale, il Corpo Foresta le, nonché tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti ai sensi delle norme vigenti, siano incaricati del controllo e dell’accertamento delle relative violazioni, disponendo le previste sanzioni ai trasgressori e affidando loro inoltre il compito di intensificare le attività di monitoraggio ed intervento sul territorio al fine di garantire l’efficacia del presente provvedimento e prevenire concretamente situazioni di danno e pericolo; 4)che la presente ordinanza sia inoltrata/notificata a:
- Responsabile dell’Area Tecnica e Vigilanza;
- Comando Polizia Municipale;
- Comando Stazione Carabinieri di Pachino;
- Prefettura di Siracusa;
- to Regionale della Protezione Civile – Palermo;
- Comando Distaccamento Forestale di Siracusa;
- ANAS S.p.A. per la Sicilia (Palermo);
- Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
COMUNICA
che avverso la presente Ordinanza, salvo ricorso in opposizione da indirizzare allo stesso organo amministrativo emanante, e ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Sicilia entro 60 (sessanta) giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi)
giorni dalla data di pubblicazione sull’Albo Pretorio del presente atto;
COMUNICA INOLTRE
1)che è facoltà di uno dei proprietari del fosso effettuare gli interventi di cui al presente atto anche in sostituzione dei proprietari confinanti, previo accordo fra le parti;
2)che la presente Ordinanza sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. e sul sito web del Comune e/o mediante affissione di appositi avvisi nei luoghi pubblici.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA